La motivazione posta a base del provvedimento del tribunale di Matera è, in sintesi, la seguente: “Posto che la convivenza della bambina con la madre rappresenta un insuperabile impedimento al riavvicinamento dell’altra figura genitoriale, stante il comportamento di diretta o indiretta suggestione e di indottrinamento della piccola che ha fatto nascere in lei un pregiudizio negativo circa la figura paterna, si ritiene necessario disporre l’affidamento esclusivo della bambina al padre al fine di ricostruire un normale rapporto padre-figlia“.
martedì 28 giugno 2011
Affido esclusivo al padre se la madre ostacola la ricostruzione del rapporto
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